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La consulenza psichiatrica su Sempio e l’apparente illogicità del quesito posto all’esperto

ISF Istituto di Scienze Forensi

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La consulenza psichiatrica su Sempio e l’apparente illogicità del quesito posto all’esperto

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La decisione della Procura della Repubblica di Pavia di disporre autonomamente un accertamento psicopatologico su Andrea Sempio, nell'ambito del delitto di Garlasco, rappresenta un caso di studio straordinario che rompe gli schemi della prassi giudiziaria e forense. Se di norma è la difesa a sollecitare la verifica del vizio di mente, in questo caso l'organo inquirente si è mosso unilateralmente in fase di indagine preliminare ex art. 359 c.p.p. Ma quali sono le reali fragilità strutturali e metodologiche di una valutazione psichiatrica eseguita a 19 anni di distanza dai fatti, specialmente a fronte del rifiuto dell'indagato di partecipare ai colloqui clinici? In questo video analizziamo i principali cortocircuiti normativi e scientifici di questo accertamento: L'illusione della diagnosi retrospettiva: in assenza di colloqui clinici, esame obiettivo e test, il consulente è privato della sua fonte di prova fondamentale. Una diagnosi "autoptica" a distanza di quasi vent'anni, senza alcuna documentazione clinica pregressa (come TSO, ricoveri o referti CPS del 2007), è un azzardo privo di valore predittivo. È come pretendere di valutare l'identità dell'ormai celebre "impronta 33" basandosi solo sul ricordo orale di chi dice di averla vista vent'anni fa. Il principio di maturità: tra i 20 anni (l'età di Sempio all'epoca del fatto) e i 40 anni (l'età attuale nel 2026), il cervello e la personalità subiscono una metamorfosi neurobiologica strutturale, legata alla maturazione della corteccia prefrontale. I test psicodiagnostici somministrati oggi fotograferebbero solo l'uomo maturo di oggi: non esistono algoritmi in grado di "retrodatare" la mente per isolare il ventenne del 2007. La ridondanza del quesito "fotocopia": il mandato della Procura sdoppia inutilmente i concetti, chiedendo prima la sussistenza di una patologia sulla capacità di intendere e di volere e poi l'incidenza sul giudizio di imputabilità. Ma per l'art. 85 c.p. le due cose coincidono. Anche l'ipotesi di indagare la capacità di stare in giudizio ex art. 70 c.p.p. crolla, data la totale mancanza della domanda vincolante sulla reversibilità o irreversibilità del disturbo. La pericolosità sociale ancorata al vuoto: l'esperto può esprimersi solo sulla pericolosità sociale psichiatrica, la quale è strettamente subordinata al vizio di mente al momento del fatto. Se non è possibile diagnosticare la patologia nel 2007, è logicamente impossibile decretarne la persistenza e l'attualità nel 2026. Diventa una congettura astratta che pretende di misurare la traiettoria di un proiettile senza conoscerne l'innesco. Qual è allora la reale logica della Procura di Pavia? Con ogni probabilità, l'obiettivo investigativo è utilizzare la criminologia per perimetrare il movente e l'aspetto psicologico del delitto di Garlasco: una profonda ferita aperta che, all'epoca della condanna di Alberto Stasi, non fu affidata a periti specialisti ma venne dedotta direttamente dai magistrati nelle sentenze di merito. Video con il prof. MASSIMO BLANCO #Garlasco #AndreaSempio #AlbertoStasi #ScienzeForensi #Criminologia #PeriziaPsichiatrica #PsicopatologiaForense #DirittoPenale